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Il Telelavoro nella Pubblica Amministrazione
La Legge 23 agosto 1998 n. 400 (Bassanini Ter)
Nonostante siano state presentate da anni diverse proposte di legge sul telelavoro, non c’è ancora in Italia una normativa che lo disciplini (il disegno di legge "Norme per la promozione e l’incentivazione del telelavoro" è all’esame della Commissione lavoro del Senato, mentre altri tre progetti di legge sono stati presentati nel frattempo). D’altro canto già nel Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico (firmato il 12 marzo 1997), era prevista la "sperimentazione di forme di telelavoro" nella Pubblica Amministrazione, insieme al part-time e ai contratti di formazione lavoro, con il fine di "promuovere, salvaguardando le necessarie specificità, l'utilizzazione nel settore pubblico delle nuove modalità di gestione del mercato del lavoro".
All’articolo quattro della Bassanini Ter prevede che le Amministrazioni pubbliche "possono avvalersi di forme di lavoro a distanza". In particolare le amministrazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, "possono installare apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari", e "possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa. Scopo dell’introduzione del telelavoro nel pubblico impiego, enunciato nella legge, è la "razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro" e la "realizzazione d'economie di gestione", attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane (comma 1). Il secondo comma prevede che i dipendenti "possono" essere integrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria, affermando la "reversibilità". Un regolamento, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, da emanare entro centoventi giorni dalla data d'entrata in vigore della legge, dovrà disciplinare le modalità organizzative per l’attuazione di quanto previsto dal primo comma. In particolare per quanto riguarda la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni dovranno adeguare i propri ordinamenti e le misure organizzative al regolamento.
In ogni caso la legge dà via libera a forme sperimentali di telelavoro, sentiti i sindacati e dopo averne dato comunicazione al dipartimento della Funzione pubblica.
La contrattazione collettiva dovrà adeguare la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati alle specifiche modalità di lavoro applicabili ai diversi tipi di lavoro a distanza. In particolare quest’ultimo punto rende particolarmente urgente dotarsi degli strumenti per negoziare il telelavoro sia a livello nazionale, nei diversi contratti del pubblico impiego, sia con la contrattazione
decentrata nei singoli posti di lavoro. Ci sono, d’altro canto, diverse esperienze di accordi sul telelavoro, soprattutto nei settori privati, ma qualcosa si sta muovendo anche nel pubblico impiego. Si sono avviate sparute esperienze di telelavoro, e numerosi progetti di sperimentazione.
Quelli che seguono sono possibili "titoli" da affrontare per regolamentare l’adozione del telelavoro nei settori pubblici (da tenere conto che, in questo caso, stiamo parlando esclusivamente di lavoro dipendente): definizione del telelavoro, modalità di telelavoro; professionalità interessate; disponibilità dell’abitazione privata; volontarietà; reversibilità; orario; ergonomia e sicurezza; dotazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature; organizzazione dell’attività lavorativa. La condizione fondamentale per il lavoro a distanza è lavorare per obiettivi. Il telelavoro può essere un'occasione per sperimentare nuove forme d'organizzazione del lavoro, concernenti il grado d'autonomia nella gestione del tempo e dell’attività lavorativa; le forme di controllo; la formazione; il coordinamento; il salario e gli incentivi; i diritti sindacali; la struttura delle commissione di controllo; la valutazione e la gestione dell’esperienza.
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