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Il Telelavoro dal punto di vista giuridico
Il lavoro a domicilio
La L. n. 877/1973 ha introdotto la figura del lavoratore a domicilio, una figura giuridica che non può essere ignorata quando si parla di telelavoro domiciliare. Il telelavoratore a domicilio è un soggetto la cui prestazione lavorativa presenta il carattere della prevalente personalità, con possibilità di servirsi di attrezzature proprie o del committente e della sola manodopera accessoria fornita dai propri familiari. La prestazione di lavoro deve essere di tipo continuativo e si svolge in un locale esterno all’azienda di cui il lavoratore abbia la disponibilità. Sebbene la normativa fosse nata per disciplinare attività di natura manifatturiera caratterizzate da una non elevata professionalità, nulla esclude che la stessa si possa applicare estensivamente anche al telelavoro domiciliare.
Questa figura professionale, nel cui ambito possono trovare disciplina alcune figure di telelavoratori, si differenzia rispetto al lavoratore autonomo per la prevalenza dell’apporto in termini personali rispetto a quello in termini di organizzazione che forniscono al committente, per l’assenza di una loro esposizione di mercato (derivante dal fatto di dipendere da un unico committente) e per il divieto legislativo imposto loro di utilizzare manodopera di terzi che non siano familiari stretti.
Le differenze tra la figura del lavoratore domiciliare e quella del lavoratore subordinato sono, invece, molteplici. Da un lato il lavoratore a domicilio e quello parasubordinato sono legittimati a disporre di mezzi e attrezzature proprie inibite (o comunque non previste dall’ordinamento giuridico) per il lavoratore subordinato, dall’altro possono servirsi dell’opera accessoria dei propri familiari (nell’ambito di quella minima organizzazione autonoma loro consentita) di cui il lavoratore subordinato non può assolutamente disporre. Secondo alcuni, il lavoratore a domicilio non sarebbe sottoposto al controllo continuo del datore di lavoro, ma soltanto alle direttive ex-ante ad al controllo ex-post. Stando a questa prospettiva, la categoria del lavoro a domicilio potrebbe essere impiegata per disciplinare l’ipotesi tecnica di telelavoro off line (ma non a quello one way line). E’ questa la conclusione cui è approdata parte della dottrina ritenendo che, quando nel telelavoro non sussista un coordinamento spazio-temporale della prestazione, ovvero quando manchi il collegamento in linea ed in tempo reale (caratteristica del lavoro subordinato in quanto tale), il telelavoro può essere inquadrato nell’istituto del lavoro a domicilio.
Nella pratica, però, non è sempre agevole stabilire se una certa fattispecie di telelavoro vada inquadrata nell’istituto del lavoro a domicilio piuttosto che in quello del lavoro subordinato. A tal proposito risulta emblematico il caso di due recenti accordi aziendali italiani i quali, pur presentando un contenuto quasi identico alla lettera relativamente al rapporto in questione, hanno fatto esplicito riferimento a due istituti giuridici diversi: lavoro domiciliare (Dun&Bradstreet) e lavoro subordinato (Digital Equipment).
Infine, non certo ultimo in ordine di importanza, va ricordato che la L. 877/1973, all’art. 2, inibisce al datore di lavoro di ricorrere al lavoro a domicilio nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione seguiti da licenziamenti o sospensioni e anche nei casi di cessione di macchinari e attrezzature finalizzata a continuare al di fuori dell’azienda alcune attività interne. Nell’intenzione del legislatore, la norma aveva lo scopo di reprimere forme patologiche di decentramento, tanto che autorevole dottrina ha sostenuto come la sua violazione comporti la costituzione automatica di un "normale" rapporto di lavoro subordinato. In Italia sono più di una le imprese che hanno adottato il telelavoro a seguito della chiusura di alcune sedi e con tutta probabilità il loro numero è destinato a crescere. Seat e Saritel, che hanno fatto ricorso a questa strategia aziendale, hanno continuato a configurare i rapporti di telelavoro come "normali" rapporti di lavoro subordinato.
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