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Il Telelavoro dal punto di vista giuridico
La figura del telelavoratore nei disegni di legge presentati in Parlamento
Nel momento in cui scriviamo sono all'esame delle camere quattro disegni di legge che tentano di dare un inquadramento giuridico all'istituto del telelavoro:
- Prop. L. Cam. Dep. n. 2470 "Norme per lo sviluppo del telelavoro", presentata dai deputati Gianfranco Nappi e Roberto Sciacca l'11 ottobre 1996;
- Dis. L. Sen. n. 2305 "Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro", presentato dal sen. Fiorello Cortiana (Verdi-Ulivo) il 3 aprile 1997;
- Prop. L. Cam. Dep. N. 4090 "Norme per la tutela del telelavoratore", presentata dal deputato Carlo Stelluti (Dem. Sin. - Progr.) il 31 luglio 1997;
- Dis. L. Sen. N. 3123 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro", presentato dal sen. Luciano Manzi (Rif. Com.-Progressisti) il 10 marzo 1998;
- Dis. L. Sen. n. 3189 "Norme sul telelavoro e il suo sviluppo", presentato dal sen. Giuseppe Mulas (AN) il 1 aprile 1998.
Alcuni disegni di legge vengono di seguito esaminati più in dettaglio.
Il Dis. L. n. 3189 (Mulas) disciplina esclusivamente il telelavoro subordinato, mentre i Dis. L. nn. 2305 (Cortiana) e 3123 (Manzi) si propongono di disciplinare il lavoro subordinato ed il lavoro parasubordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Questi disegni di legge lasciano fuori dalla loro area disciplinare l'intera sfera del telelavoro autonomo, che è interessata, invece, dal Dis. L. n. 2470 (Nappi e Sciacca).
Il Dis. L. n. 3123 (Manzi) stabilisce all'art. 1 che l'erogazione a distanza della prestazione di lavoro costituisca una mera modificazione dell'ubicazione del luogo di lavoro e non incida sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del lavoro, né sull’assoggettamento del telelavoratore all'obbligo dell'esecuzione dell'attività lavorativa e al controllo del datore di lavoro. Ciò esprime una volontà di continuità rispetto alla disciplina del lavoro subordinato. In analogia con le disposizioni relative al lavoro a domicilio, il disegno di legge in discussione non accorda tutela giuridica alle fattispecie di telelavoro che si concretizzano in seguito a processi di ristrutturazione aziendale finalizzati alla riduzione di organico. A differenza della legge sul lavoro a domicilio, però, stabilisce che i mezzi tecnologici di cui il telelavoratore si avvale debbano essere resi disponibili dall'impresa. Inoltre, fissa per legge il tetto di orario delle 35 ore lavorative.
Il Dis. L. n. 3189 (Mulas) definisce come telelavoro la prestazione effettuata dal dipendente mediante l'uso di strumenti telematici, svolta con continuità nella propria abitazione, ovvero in altra sede definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di indirizzo e controllo. Inoltre, all'art. 3, disciplina espressamente le prestazioni rese nell'ambito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Dis L. n. 2470 (Nappi e Sciacca), all'art. 1, definisce come telelavoro "ogni forma di lavoro svolto per conto di un imprenditore o di un cliente da un lavoratore dipendente, da un lavoratore autonomo o da un lavoratore a domicilio che sia effettuata regolarmente e per una quota consistente del tempo di lavoro in una o più località diverse dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie informatiche o delle telecomunicazioni". Come si può notare, questo articolo chiama in gioco anche il lavoratore autonomo che "per una quota consistente del tempo di lavoro" presti servizio per un unico committente, ma si tratta di una definizione a cui non segue una regolamentazione negli articoli successivi. Lo stesso disegno di legge prevede la creazione di un organismo responsabile per la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla costruzione di telecentri sul territorio nazionale, mentre il Dis. L. sen. n. 2305 (Cortiana) attribuisce alle regioni ogni competenza in termini di telecentri.
Siamo ancora lontani dalla realizzazione di una disciplina che affronti in modo articolato e completo il fenomeno del telelavoro. L'elemento tecnologico che caratterizza il telelavoro determina la continua evoluzione delle forme organizzative attraverso cui esso si manifesta e, di conseguenza, la normativa ha bisogno anch'essa di un continuo aggiornamento in modo da reggere il passo con la realtà pratica del mondo del lavoro. Una definizione e una disciplina precisa in termini legislativi possono contribuire a creare certezza nell'ambito del telelavoro, permettendo di definire in maniera più appropriata gli obiettivi di politica industriale e garantendo meglio la tutela del lavoratore. E' anche vero, però, che una disciplina puntuale e tassonomica rischierebbe di irrigidire le future manifestazioni di questa modalità organizzativa della produzione che vede l'unica costante nel cambiamento.
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