Ogni forma di comunicazione e quindi anche Internet, soprattutto se nelle fasi iniziali di sviluppo, veicola un certo numero di informazioni che hanno un contenuto potenzialmente illegale e nocivo. Internet può essere oggetto di abusi per finalità criminali come la pornografia infantile, la tratta degli esseri umani, la divulgazione di materiale razzista, il terrorismo e diverse forme di frode (come ad esempio l’impiego fraudolento di carte di credito). Il problema sentito come più urgente e preoccupante dalle autorità è sicuramente la pedofilia in rete. Nell’agosto del 1998, è stata varata una legge d’emergenza, nota come "legge anti pedofilia", approvata all’unanimità ma mai discussa in Parlamento perché votata in sede legislativa dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Questa legge oltre a punire lo sfruttamento sessuale dei minori obbliga anche gli Internet provider, pena la chiusura e il sequestro dei server, a una funzione di controllo e di censura dei contenuti da loro veicolati. Ad onor del vero però, è importante sottolineare in questa stessa sede, che la pedofilia è un reato che solo in minima parte viene perpetrato tramite Internet. Alcuni dati elaborati dal CENSIS mettono in evidenza che il 90% degli abusi sessuali sui minori avviene in famiglia, e l’8% avviene in ambienti contigui alla famiglia, alla scuola e agli altri luoghi di aggregazione dei bambini. E’ dunque nel rimanente 2% dei casi che si nasconde il pedofilo che adesca il bambino via Internet. Per rendere la rete più sicura, i fornitori di accesso si devono impegnare a registrare con cura i propri abbonati, in modo da poter rintracciare l’autore di eventuali fatti illeciti. Il grande problema da risolvere è quindi quello dell’anonimato. Devono essere eliminati gli accessi anonimi alla rete in modo che sia chiaro una volta per tutte, il principio più elementare del diritto: "la responsabilità di un atto criminoso è sempre individuale". L’uso anonimo di Internet assume una pluralità di forme: browsing anonimo, pubblicazione anonima di contenuti sul Web, invio di messaggi anonimi di posta elettronica e ai newsgroup. In accordo con il pincipio di libertà di espressione e il diritto alla privacy, l’uso dell’anonimato è legale. Gli utenti potrebbero voler accedere ai dati e navigare in anonimato in modo da non consentire la registrazione dei propri dati ed il loro utilizzo non autorizzato. I provider di contenuti potrebbero voler restare anonimi per scopi legittimi come ad esempio una persona sofferente di dipendenza da droga o da alcol che volesse condividere delle esperienze con altri senza rivelare la propria identità, oppure una persona che voglia riferire di un crimine senza rischio di rappresaglie. Un utente non dovrebbe essere costretto a giustificare l’utilizzo anonimo di internet, ma purtroppo ciò si ritiene indispensabile perché all’anonimato ricorrono anche soggetti coinvolti in azioni illegali per ostacolare l’azione della polizia in materia di identificazione e cattura dei colpevoli. Di norma gli utenti di Internet sono identificati dal fatto che l’autore viene indicato sulla home page (frontespizio) del materiale pubblicato sul Word Wide Web, ovvero dall’indirizzo di identificazione ("URL") della pagina, ovvero dall’indicazione di un indirizzo e-mail per la posta elettronica od il messaggio riportato da un newsgroup. Ciò risulta necessario anche in ossequio al principio democratico che gli individui, se da un lato sono liberi di esprimere i loro pensieri e le loro opinioni, dall’altro devono sostenere la responsabilità delle loro azioni. Il principio di rintracciabilità a fini giuridici dovrebbe essere inserito in eventuali codici di condotta nazionali od europei che disciplinino le attività di ripetizione. Diverse tecniche consentono agli utenti di Internet di mantenere l’anonimato. Questo problema non interessa il Word Wide Web, nel cui ambito un fornitore di servizi conosce, od almeno dispone dei mezzi per conoscere, il fornitore di materiale. L’anonimato consente tuttavia agli utenti di inviare posta elettronica o un messaggio ad un newsgroup Usenet senza che il destinatario venga a sapere il loro nome o il loro indirizzi e-mail, poiché un intermediario (il ripetitore anonimo) ha eliminato dal messaggio le corrispondenti informazioni. Per adottare provvedimenti efficaci in tema di rintracciabilità, tutelando contemporaneamente chi ricorre all’anonimato per motivi più che legittimi, è necessario che i messaggi non divengano oggetto di una proibizione assoluta. Si potrebbe suggerire che chi fornisce tale servizio debba essere soggetto a norme particolarmente rigorose in tema di tutela dei dati personali degli utenti, ai quali potrebbe accedere solo la polizia quando svolgesse indagini su un atto criminoso. Un altro problema che la navigazione in Internet comporta è che, anche senza cercarli, in rete, i bambini possono imbattersi in materiali che sono osceni, pornografici, pieni di violenza, di odio e di razzismo. Fortunatamente esistono mezzi tecnici che permettono ai genitori di controllare il materiale che entra nelle loro case via Internet. A differenza della "censura a monte" effettuata dagli organismi ufficiali che, come accennato precedentemente, bloccano la pubblicazione di informazioni di contenuto illecito, queste tecniche, (il sistema di filtraggio) permettono il "controllo a valle" da parte dei genitori, impedendo che il materiale indesiderato raggiunga i minorenni. |
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